Informazioni

Statuti

 SCOPO, SEDE E MEMBRI DELLA SCIA

1. Generalità e sede

Sotto la denominazione “SCIA” è costituita un’associazione ai sensi dell’art. 60 CCS, con sede a Locarno.
Trattasi di un’associazione apolitica e aconfessionale attiva sul territorio dei distretti di Locarno e di Valle Maggia.

2. Scopo

La Società Commercianti Industriali ed Artigiani del Locarnese ha come scopo il promovimento e la tutela degli interessi professionali e collettivi di tali categorie, con particolare attenzione per quelli delle aziende di piccola e media dimensione.

La SCIA intende inoltre:

– promuovere e sviluppare lo spirito di collaborazione e di solidarietà fra i suoi membri, per tutto quanto è riconosciuto d’interesse generale;

– intervenire presso le autorità e l’opinione pubblica a tutela dei diritti e degli interessi della categoria;

– studiare le questioni economiche che interessano il Cantone Ticino e il Locarnese in particolare, promuovendo incontri, dibattiti e conferenze;

– organizzare – sia direttamente sia in collaborazione con altri enti – corsi di formazione/perfezionamento, rispettivamente promuovere tali corsi per il tramite di premi o di sussidi;

– assistere i propri membri con la necessaria consulenza, per il tramite del proprio segretariato;

– difendere i principi di una sana e leale concorrenza.

3. Membri

La SCIA si compone di 3 categorie di membri:

a) soci attivi
b) soci passivi
b) soci onorari.

Possono diventare soci attivi gli industriali, i commercianti, gli artigiani, i liberi professionisti o le ditte di indole commerciale aventi sede, domicilio o un giro d’affari nei distretti di Locarno e Valle Maggia.

Possono invece diventare soci passivi quelle persone che non svolgono più un’attività lucrativa.

Il titolo di socio onorario è accordato dall’assemblea generale annuale, su preavviso del comitato, ai membri che hanno reso particolari servizi alla SCIA o, più in generale, alla categoria e agli interessi che la stessa intende tutelare.

4. Ammissione

Le domande d’ammissione devono essere presentate in forma scritta al comitato che è l’organo competente per decidere in merito alle stesse.
Al momento dell’ammissione, ogni socio riceve una copia di questo statuto.
Nel caso una domanda d’ammissione venisse respinta, l’interessato ha diritto di ricorso all’assemblea generale.

5. Dimissioni

Tutti i membri che non intendono più far parte della SCIA devono presentare le proprie dimissioni, in forma scritta, al comitato, entro il 30 settembre, per la fine dell’anno civile.

Le dimissione saranno tuttavia accordate soltanto se l’interessato è in regola con il pagamento delle tasse sociali arretrate.

6. Radiazione

Sarà radiato dalla SCIA ogni membro che, nell’ambito dell’attività sociale – o all’infuori della stessa – dovesse nuocere al buon andamento dell’associazione o alla buona reputazione della stessa.
Potrà inoltre essere decretata la radiazione di un socio per il mancato pagamento del contributo sociale annuo.
La decisione di radiazione è di competenza del comitato e sarà portata a conoscenza dei membri della SCIA in occasione dell’assemblea generale annuale.

7. Contributo annuo

Tutti i soci attivi devono pagare la loro quota al momento in cui entrano a far parte della SCIA e, in seguito, all’inizio di ogni anno civile.
I soci onorari sono dispensati dal pagamento del contributo sociale (per gli stessi sussiste tuttavia la possibilità di farsi iscrivere anche nella categoria dei membri attivi della SCIA).

ORGANIZZAZIONE

8. Organi

Gli organi della SCIA sono:

– l’assemblea generale;
– il comitato;
– i revisori dei conti.

ASSEMBLEA GENERALE

9. Generalità

La SCIA indice un’assemblea generale ordinaria nel corso del mese di marzo di ogni anno, convocata dal comitato, con l’indicazione delle trattande.
Tutti i soci devono essere convocati in forma scritta, mediante avviso personale, con un preavviso di almeno 15 giorni.
Eventuali proposte all’assemblea generale devono essere presentate in forma scritta al comitato, al più tardi entro la fine del mese di gennaio, di modo che dette proposte possano essere inserite, come trattande, nella convocazione per l’assemblea.
Tutti i membri della società possono partecipare all’assemblea.
Salvo disposizione contraria di questo statuto, l’assemblea generale decide a maggioranza dei presenti.
A parità di voti, è decisivo quello del presidente.

10. Competenze

Sono competenza dell’assemblea:

  – l’approvazione del verbale dell’ultima assemblea;
– l’approvazione del rapporto del presidente;
– l’approvazione dei conti;
– l’approvazione del rapporto dei revisori;
– la quantificazione della tassa annuale;
– l’elezione del comitato, del presidente e dei revisori dei conti;
– la proclamazione dei soci onorari;
– la modifica e l’approvazione dello statuto.

11. Assemblea straordinaria

Un’assemblea straordinaria della SCIA può essere convocata in ogni momento dal comitato.

Quest’ultimo è pure tenuto a convocare un’assemblea straordinaria su richiesta di almeno 1/10 dei soci che dovranno motivare per iscritto detta richiesta.
L’assemblea straordinaria sarà convocata con le stesse modalità dell’assemblea generale ordinaria.

COMITATO

12. Generalità

come da decisione assembleare del 12.03.2008  
 
Cpv 1:  Il comitato della SCIA viene eletto per un periodo di 2 anni
  ed è composto da un numero che varia da 5 a 9 membri
  scelti fra i soci attivi.
 
Cpv. 2: Del comitato fanno parte il Presidente, nominato  
  dall’assemblea, il Vicepresidente e il Cassiere, designati dai
  membri del comitato stesso.
 
Cpv. 3: I membri di comitato possono rimanere in carica per un
 periodo massimo di 8 anni; trascorso tale periodo, non
 possono più essere rieletti, eccezion fatta per il caso in cui
 non sia disponibile alcun altro subentrante. Gli anni di
 presidenza non sono cumulabili con gli anni passati quale
 membro di comitato.
 
Cpv. 4: Il comitato ha la facoltà di nominare un segretario che può
  essere rimunerato. Tale incarico può essere conferito anche
  ad una persona che non è membro di comitato.

13. Posto vacante

Se durante il periodo di nomina il numero dei membri del comitato dovesse scendere al di sotto del numero minimo previsto dallo stato, il comitato è legittimato a designare un sostituto ad interim fino alla prossima assemblea generale.

14. Competenze

Il Comitato ha il compito di mettere in esecuzione le decisioni dell’assemblea e di decidere su tutte le questioni che non sono state espressamente devolute ad altri organi.
In particolare il comitato è incaricato di:
– preparare e convocare l’assemblea generale annuale;
– far rispettare lo statuto della SCIA;
– rappresentare la società verso l’esterno;
– preavvisare l’ammissione di nuovi membri e decretare eventuali espulsioni;
– nominare il segretario, le cui mansioni possono essere previste da apposito regolamento.

Ogni membro del comitato è tenuto a presenziare alle riunioni: eventuali mancanze devono essere giustificate nei confronti del presidente.
Il comitato si riunisce su invito del presidente o a richiesta di 1/3 dei suoi membri.
Tale organo non potrà deliberare validamente se non sono presenti almeno 3 membri in carica.
Le riunioni del comitato sono dirette dal presidente.
Il comitato ha pure la facoltà di designare commissioni speciali che devono rendergli conto circa il mandato loro conferito.

15. Cassiere

Il cassiere è responsabile della cassa e della contabilità e cura l’esazione delle quote sociali, eseguendo pure i pagamenti della società, previa presentazione degli atti firmati dal presidente.
Alla chiusura della gestione annuale, il cassiere presenta il resoconto amministrativo ed il bilancio concernente la situazione patrimoniale.
Al più tardi 3 settimane dopo la fine dell’esercizio, egli presenta la contabilità al comitato che provvederà a convocare i revisori dei conti in carica.

16. Anno sociale

L’anno sociale inizia il 1. gennaio e termina al 31 dicembre.
17. Diritto di firma

Le firme congiunte del presidente e del cassiere oppure del segretario vincolano la società verso l’esterno.

REVISORI DEI CONTI

18. Generalità

I due revisori dei conti – eletti dall’assemblea – rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili.
Essi presentano un rapporto scritto all’assemblea generale ordinaria.

DISPOSIZIONI DIVERSE

19. Scioglimento della SCIA

L’assemblea generale può decidere lo scioglimento della SCIA: tale decisione deve essere approvata da una maggioranza qualificata corrispondente ai 3/4 dei soci presenti.
La proposta di scioglimento dovrà figurare, quale trattanda, nell’ordine del giorno.
In caso di scioglimento della SCIA, i fondi e gli archivi della stessa saranno depositati presso l’ente designato dall’assemblea che ha deciso lo scioglimento, a disposizione di una nuova associazione con fini analoghi o di una già esistente con gli stessi scopi.

20. Revisione

Questo statuto potrà essere riveduto in ogni momento.
Eventuali proposte di revisione dello statuto devono essere presentate al comitato che, a sua volta, le presenterà all’assemblea generale.
Tale trattanda dovrà figurare nell’ordine del giorno.
La revisione dello statuto necessita dell’approvazione di una maggioranza qualificata corrispondente ai 2/3 dei soci presenti all’assemblea.

21. Disposizione transitoria

Questo statuto è stato approvato dall’assemblea generale ordinaria del 27 marzo 1996 ed entra in vigore immediatamente.
Esso sostituisce integralmente lo statuto precedente del 24.07.1970.